Statuti-regolamenti e verbali assemblee AMCM Auto Moto Club Malcantonese Malcantone Lugano Ticino Svizzera - Auto Moto Club Malcantonese AMCM

Auto Moto Club
Malcantonese
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Auto Moto Club Malcantonese
AMCM dal 1932

STATUTI

Art. l - Denominazioni
Sotto la denominazione di»Auto Moto Club Malcantonese, è stata costituita a Ponte Tresa nel 1932 una associazione una associazione affiliata alla Federazione Motociclistica Svizzera Ginevra,avente per scopo:
       a)     di riunire gli automobilisti e motociclisti del Malcantone e dintorni;
       b)     di sviluppare il turismo e lo sport auto-motocilistico;
       c)     di procurare ai propri membri vantaggi sportivi, turistici e finanziari.
Art. 2 - scopi
L’Auto Moto Club Malcantonese è un’associazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
Art. 3 - Sede
Sede dell’associazione è Caslano.
Art. 4 - Durata
La durata dell’associazione è il illimitata. Il suo scioglimento potrà essere pronunciato in ogni momento dall’Assemblea generale. Per essere valido esso dovrà ottenere i 4/5 del soci presenti ed aventi diritto di voto.
Art. 5 – Soci
L’Auto Moto Club Malcantonese si compone di:
       a)     Soci attivi,
               sono considerati soci attivi, coloro che hanno pagato la tassa                        sociale dell’anno in corso entro e non oltre il 1° marzo e che sono                  affiliati alla FMS.
       b)     Soci sostenitori,
               sono considerati soci sostenitori, coloro che hanno pagato la tassa                sociale dell’anno in corso entro e non oltre il 1° marzo e che                          non sono affiliati alla FMS.
       c)     Soci onorari,
               soci onorari sono coloro che hanno reso segnalati servizi                              all’associazione.
Tutti i soci godono di pari diritti.
Art. 6 - Quote Sociali
Per essere socio, occorre versare la quota sociale (riservati art. 13 e 15).
Art. 7 - Prestazioni
La tassa sociale annua viene fissata dall’Assemblea generale. In essa sono compresi:

Per i soci attivi:
       a)     Tutte le prestazioni della Federazione motociclistica Svizzera                        (FMS).
       b)     Tutte le prestazioni come da reg. assegnazione punti e rimborsi ai                 piloti.
Per tutti i soci:  (attivi/Sostenitori/Onorari)
       c)     La tassa sociale;
       d)     tessere di campeggio a prezzo ridotto;
       e)     libretto di assistenza AAI per l’estero (dietro pagamento tassa);
      f)     Tutte le prestazioni come da reg,assegnazione punti e rimborsi ai                 motoradunisti.
Art. 8 - Organizzazione
       a)     L’Assemblea generale;
       b)     Il Comitato direttivo;
       c)     La Commissione di revisione.
Art. 9 - Assemblea generale
L’Assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro dicembre, con il seguente ordine del giorno:
       1)     Relazione annuale del Presidente;
       2)     Rapporto dei revisori ed approvazione dei conti;
       3)     Komina del Consiglio direttivo;
       4)     Nomina di 3 supplenti;
       5)     Nomina dei revisori;
       6)     Fissazione della tassa sociale;
       7)     Eventuali nomine di membri liberi e onorari;
       8)     Eventuali
Art. 10
L’Assemblea generale ed il consiglio direttivo decidono a maggioranza dei voti, a parità di voti decide il Presidente.
Art. 11  
Il comitato direttivo è composto da 9 membri che vengono nominati dall’Assemblea generale, la quale designa contemporaneamente il Presidente .                              
La distribuzione delle altre cariche è competenza del Comitato.
I membri componenti il Comitato sono:
       a)     Il Presidente
       b)     Il vice-Presidente
       c)     Il segretario
       d)     Il cassiere
       e)     Cinque membri.
Art. 12
I componenti del Comitato sono nominati per un anno e sono rieleggibili. Le I loro funzioni sono gratuite, salvo contingenze speciali che il Comitato potrà giustificare.
Art. 13
Il Comitato ha poteri più estesi per gestire ed amministrare i beni e gli affari dell’associazione. Esso esamina le domande ; di ammissione, e di radiazione. Esso si impegna alle spese, nei limiti concessi dal bilancio sociale, decide il piazzamento ed il ritiro dei fondi, convoca l’Assemblea generale ! in seduta straordinaria, provvede alla formazione delle commissioni speciali sportive-turistiche di organizzazione di manifestazioni dentro e fuori del proprio ambito.
Art. 14
Il Presidente ha la direzione del Comitato  o direttivo ed i responsabile della sua attività. La sua firma unitamente a quella del segretario e del cassiere vincola l’associazione di fronte a terzi.
Il Segretario è incaricato di tenere i processi verbali, il disbrigo della corrispondenza, nonché relazioni con i mass-media.
Il Cassiere provvede all’incasso delle quote sociali e alla tenuta della contabilità dell’associazione.
La Commissione di revisione ha il compito di controllare i conti e presentare il suo rapporto all’Assemblea generale. Essa si compone di due membri eletti ogni anno dall’assemoiea e non sono rieleggibili.
Art. 15 - Dimissioni
Le dimissioni del Presidente dovranno essere presentate al Comitato con lettera raccomandata entro il 30 giugno con relative motivazioni.
Le dimissioni degli altri membri devono essere inoltrate al più tardi entro il 30 settembre dell’anno in corso.
Art. 16 - Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione, chiesta dai 4/5 dei soci o per forza maggiore, il patrimonio sociale verrà devoluto ad un Istituto o Società di beneficenza o sportiva del Malcantone.
Art.17 - Pubblicazioni
Dal 1° marzo 1994 il Club pubblica regolarmente un trimestrale denominato “ TIMOTO “ , la cui tiratura supera le 1700 copie per numero. Viene spedito gratuitamente a tutti i soci che hanno versato la tassa sociale per l’anno in corso, ai soci onorari, a tutti gli inserzionisti e ai locali pubblici della regione.
Art. 18 - Varie
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto , fanno stato gli statuti della FMS Ginevra.
Il presente statuto è stato completamente riveduto n’Assemblea ordinaria del 29 gennaio 1994 e sostituisce quello del dicembre 1975 e quello del 14 maggio 1932.

Caslano, il 14 febbraio 1994



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AMCM dal1932
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE PUNTI E RIMBORSI PILOTI AMCM
Il seguente regolamento è stato redatto dopo le osservazioni intervenute all’assemblea del 04.02.2012


Art.1:
• Ogni pilota AMCM con licenza FMS ha diritto al rimborso della licenza di corridore fino ad un importo massimo di CHF 100.- annuì, a condizione che abbia partecipato ad almeno la metà delle gare di campionato previste dal calendario ufficiale.

Art.2:
• oltre all’importo rimborso licenza (art.l) ad ogni pilota verrà’ accreditato un premio in funzione ai risultati ottenuti,secondo il seguente criterio:
- CHF 20.- per il primo punto ottenuto
- CHF 5.- per ogni ulteriore punto conseguito, fino all’importo massimo di CHF 500.- annui, a condizione che la classifica finale ufficiale contempli almeno 21 piloti.
Nel caso in cui la classifica finale ufficiale contempli da 11 a 20 piloti il compenso è ridotto del 25% con un accredito massimo di CHF 375.-.
Qualora il numero di piloti contemplato nella classifica finale ufficiale fosse inferiore a 11, il compenso sarà ridotto del 50%, con un accredito massimo di CHF 250.-. Per l’ottenimento di questo premio non e’ necessario partecipare alla metà delle gare di campionato.

Art.3:
• il comitato AMCM nel limite del possibile eleggerà un rappresentante per ogni disciplina agonistica, il cui compito sarà’ quello di tenere e di riferire il conteggio di ogni singolo pilota.

Art.4:
• i punti ottenuti durante una gara di campionato svizzero, italiano, europeo o GP, sono considerati allo stesso modo. Saranno però considerati validi i punti ottenuti in un solo campionato.

Art.5:
• i punti presi in considerazione rispecchiano esattamente quelli delle classifiche ufficiali delle rispettive federazioni.

Art.6:
• Per la categoria side-car, il rimborso licenza e i punteggi verranno considerati individualmente e non per equipaggio.

Art.7:
• ai piloti che esercitano la loro attività ali estero , con licenza estera, verranno concessi unicamente CHF 100.- annui come partecipazione spese, solo fino al compimento del 18° anno d’età.

Art.8:
• il comitato si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente il testo del presente regolamento sottoponendolo ad ogni assemblea annuale per accettazione, qualora sene presenti la necessità.

Art.9:
• chi non presenzierà all’assemblea ordinaria annuale non avrà diritto a nessun tipo di rimborso, a meno che non si sia giustificato anticipatamente in forma scritta.

Art. 10:
• i piloti sono obbligati a trasmettere ad AMCM II resoconto delle attività a fine stagione con l’apposito formulario corredato dalle classifiche ufficiali. Il termine massimo per l’invio di tale formulario é di 15 giorni prima della data prevista per l’assemblea ordinaria annuale. Vale il timbro postale.

Art. 11
• il comitato si riserva il diritto di sopprimere e/o reintrodurre il presente regolamento per salvaguardare l’interesse e più precisamente le finanze del club (se sarà necessario), entro e non oltre 30 novembre di ogni anno.
Per l’AMCM : il segretario Luca Dietrich

Caslano, 04 febbraio 2012



                                                                                                                                                               

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